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  • Immagine del redattoreDavide Gaeta

Il soccorso nel DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

La navigazione ha una storia molto antica, e lo stesso vale per ciò che la va a normare.

Il diritto della navigazione è una materia molto complessa, e se vogliamo affascinante, che spesso si distacca dal diritto comune, andandolo ad integrare, modificare o addirittura contrastare.

Anche il soccorso in mare ovviamente deve essere normato, e con questo articolo cerco di riassumere alcune informazioni che possono essere di interesse sia a chi va in mare per lavoro, sia a chi ci va per diporto.

 

LA LEGGE ITALIANA

Le norme legate alla navigazione nel mondo hanno una storia molto antica, passando dal Codice di Hammurabi, alle leggi dei Greci e Fenici, al Diritto Romano, al Consolato del Mare in età medievale, fino alle regolamentazioni di epoca più recente.


Anche il Codice della Navigazione tuttora vigente nel nostro Paese non si può dire che sia recentissimo, visto che è stato promulgato con Regio Decreto 327 del 30 Marzo 1942.

Nella Parte Prima - Libro Terzo - Titolo Quarto, gli articoli dal 489 al 513 trattano proprio "dell'assistenza e del salvataggio, del recupero e del ritrovamento dei relitti".

In particolare, nel Capo I, sono presenti i seguenti articoli:

  • Art. 489 - Obbligo di assistenza

  • Art. 490 - Obbligo di salvataggio

  • Art. 491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

  • Art. 492 - Indennità e compenso per salvataggio di cose

  • Art. 493 - Compenso per salvataggio di persone

  • Art. 494 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

  • Art. 495 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

  • Art. 496 - Ripartizione del compenso

  • Art. 497 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

  • Art. 498 - Navi dello stesso proprietario od armatore

  • Art. 499 - Azione dell’equipaggio

  • Art. 500 - Prescrizione

Nella sezione sulle Disposizioni penali si parla di omissione di soccorso (Art. 1113) e omissione di assistenza a navi o persone in pericolo (Art. 1158), da cui si evince che la violazione dell'obbligo di prestare assistenza o salvataggio è sanzionata penalmente.


Ecco, in merito a queste ultime righe, è bene fare una distinzione tra i due termini:

  • Assistenza: la nave soccorsa è capace di cooperare nelle operazioni.

  • Salvataggio: non c'è la possibilità di cooperare, è tutto nelle mani dei soccorritori.

 

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Il tema del soccorso in mare passa attraverso diverse convenzioni che si sono susseguite negli ultimi secoli:

  • Già nel 1681 nella Grande Ordonnance De La Marine d'août della Francia si fa accenno al recupero dei relitti.

  • Con la Convenzione di Bruxelles del 23 Settembre1910 si inizia a parlare di unificazione di regole in materia di assistenza e soccorso marittimo.

  • Il 20 Gennaio 1914, viene approvata a Londra la prima versione della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare (SOLAS).

  • Nel 1948 nasce l'International Maritime Organization, un istituto specializzato delle Nazioni Unite incaricato di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione marittima internazionale al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto marittimo internazionale rendendolo più sicuro ed ordinato.

  • Il 07 Luglio 1978 l'IMO adotta la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW).

  • Il 27 Aprile 1979 viene adottata la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), con lo scopo di organizzare in maniera efficace il soccorso in mare, basandosi su un principio di cooperazione internazionale.

  • Il 28 Aprile 1989 a Londra viene siglata l'importantissima Convenzione internazionale sull'Assistenza (Salvage), che delinea tanti aspetti sulla prestazione di salvataggio o assistenza in mare, anche per quanto concerne il corrispettivo economico dovuto.

 

ELEMENTI DI UN SOCCORSO

Un azione di soccorso, in quanto tale, deve prevedere alcuni elementi: un soggetto attivo (la nave che soccorre) e un soggetto passivo (la nave soccorsa) che non rifiuti il soccorso.

Alla prestazione d'opera, corrisponde un corrispettivo economico che può variare in base al risultato («no cure, no pay»), fermo restando le obbligazioni pecunarie, quali risarcimento danni e rimborso delle spese sostenute, anche in caso di insuccesso o di successo dovuto grazie ad altri soggetti.


Una parte del compenso spetta all'armatore e una parte all'equipaggio, quest'ultima anche se la nave soccorsa è dello stesso armatore!

 

INIZIO DI UN SOCCORSO

Anche in caso di dubbio è obbligatorio intervenire in tutti i quei casi in cui viene emesso un segnale di soccorso, come un Mayday via radio, o un segnale luminoso.

 

TIPOLOGIE DI SOCCORSO

Il soccorso obbligatorio è quello a favore delle persone. Non lo è per le cose, come l'unità in avaria, a meno che intervenire in soccorso della stessa non sia necessario per salvare anche le persone.


Il soccorso contrattuale invece riguarda i beni, a partire dall'unità navale. Ed è qui che entra in gioco la stipulazione di una convenzione di soccorso, un "contratto" tra le parti che preveda un adeguato corrispettivo economico.

Quest'ultimo è calcolato ad esempio con il celebre Formulario di Lioyd, uno dei motivi per cui il settore assicurativo è imponente nel mondo della navigazione.


Si parla invece di soccorso spontaneo in casi come il recupero di una nave abbandonata alla deriva, senza personale a bordo.


Il soccorso d'ufficio spetta al Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera, quale può avvalersi del supporto delle unità di altri Corpi o enti dello Stato, nonché di unità private (temporanea requisizione dei mezzi), come previsto dal Piano SAR Marittimo.

Inoltre esistono delle unità private armate ed equipaggiate proprio per prestare soccorso.



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